AUTORIZZAZIONE ALLO SPOSTAMENTO DI BENI CULTURALI PER MOSTRE
In caso di MOSTRE in ITALIA, la circolare n. 28 del 14 giugno 2018 (e allegati 1, 2, e 3) della DG-ABAP- Servizio IV mostre, “per semplificare e razionalizzare le procedure di autorizzazione al prestito per le mostre, a norma degli art. 48 e 66 del D.Lgs 42/2004”, dispone che il provvedimento autorizzativo venga delegato al Soprintendente, ad esclusione di alcuni casi di particolare delicatezza (criticità relative alla movimentazione o allo stato conservativo delle opere) e rilevanza (opere di particolare valore, che costituiscono il nucleo principale di una istituzione, o un consistente insieme di opere provenienti da una stessa istituzione)
Il proprietario dei beni deve inviare una richiesta almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione (art. 48, comma 2 del D.Lgs. 42/2004). Si rammenta sin d’ora che non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre i due mesi prima dell’inizio della manifestazione.
L’istanza, indirizzata alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, dovrà pervenire al all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o via raccomandata RR all'indirizzo Corso Cavallotti 27, Novara.
Tale richiesta deve contenere:
- Richiesta di prestito dell’organizzatore della mostra al museo prestatore o al proprietario
- Titolo della mostra con le date di inizio e di chiusura e indicazione della sede espositiva
- Progetto scientifico della mostra con l’elenco completo delle opere in esposizione
- Scheda tecnico-descrittiva della sede espositiva recante le condizioni ambientali e di sicurezza, comprensiva di pianta della sede espositiva (Standard Facility Report)
- Scheda conservativa di prestito (redatta in formato word per ciascun oggetto chiesto in prestito) completa di documentazione fotografica (sez. MODULISTICA)
- Tabella di sintesi per il prestito di beni archeologici e di reperti bioarcheologici e paleontologici nel caso di movimentazione di grandi quantità e varietà di questa tipologia di beni
- Indicazione relativa al contratto assicurativo con la formula “da chiodo a chiodo”, a copertura di tutti i rischi
In caso di MOSTRE all’ESTERO, la competenza autorizzativa rimane alla DG-ABAP- Servizio IV mostre, per cui, fermo restando l’obbligo tassativo di presentazione dell’istanza quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione, alla documentazione precedentemente elencata, dovrà essere allegata anche:
- Attestazione da parte del proprietario di insussistenza di elementi di rischio sequestri da parte dell’ente organizzatore ossia assenza di contenzioso di proprietà
- Garanzia di restituzione su carta intestata dell'ente organizzatore e da esso sottoscritta
- Comunicazione del nominativo della persona responsabile dell'opera presso la sede espositiva estera
VERSAMENTO ARCHIVIO RESTAURI
Versamento documentazione di restauro
In ottemperanza della Carta del Restauro (1972, 1987), l’Archivio Restauri conserva la documentazione sugli interventi di restauro (e della relativa diagnostica) eseguiti sui beni sottoposti alle vigenti leggi di tutela e che ricadono sotto la competenza tecnica della Soprintendenza. Il versamento della suddetta documentazione nell’Archivio costituisce il momento finale ed ineliminabile di qualunque intervento di restauro sottoposto all’autorizzazione ministeriale.
- La documentazione, che deve essere inviata all’Ufficio con una lettera di trasmissione via PEC, deve necessariamente includere:
- un’esaustiva relazione scritta sull’intervento, impostata secondo il modulo scaricabile dal sito con i dati anagrafici dell’opera e dell’intervento di restauro: in particolare si raccomanda di inserire una descrizione della tecnica di esecuzione e dei materiali costitutivi; lo stato di conservazione; i riferimenti alla bibliografia e/o documentazione di precedenti interventi; la descrizione dell’intervento nelle sue fasi e dei materiali utilizzati.
- la documentazione fotografica dell’opera prima, durante e dopo l’intervento.
- ove previsti i referti delle indagini diagnostiche eseguite, corredati dalle relative immagini e la documentazione grafica.
- La documentazione fotografica deve necessariamente includere un numero adeguato di riprese dell’intervento: sempre e comunque devono essere incluse le fotografie d’inizio e di fine lavori. Si indica inoltre quanto segue:
- per garantire la conservazione e l’accessibilità futura delle immagini, si ritengono preferibili le riprese fotografiche analogiche; le riprese fotografiche digitali possono essere accettate solo ad una risoluzione di almeno 300 dpi e ad una dimensione di almeno 2036 x 3060 pixel, TIF e JPG.
Il supporto digitale deve inoltre contenere il file della relazione finale. - sempre al fine di garantire la conservazione e l’accessibilità dei dati nel tempo, nel caso ci si avvalga della fotografia digitale, è indispensabile consegnare i file su supporto digitale includendo le stampe delle immagini stesse su carta fotografica con un formato di almeno 18 x 24 cm.
Il supporto digitale deve inoltre contenere il file della relazione finale di restauro. - queste stesse prescrizioni valgono anche per la documentazione allegata ai referti delle indagini diagnostiche.
- su ogni fotografia, sia essa a stampa o digitale, dovranno essere riportati la collocazione e l’oggetto, l’epoca e l’autore o l’ambito culturale dell’opera, il restauratore e la data dell’intervento, il fotografo, la data della ripresa e la fase di restauro; nel caso ci si avvalga della fotografia digitale, le stesse indicazioni di cui sopra sull’anagrafica del bene e dell’intervento, andranno riportate sia sulle stampe, indicando anche il riferimento del file, sia sui cd rom consegnati ed inserite, in formato sintetico, nella denominazione dei file.
- La documentazione deve essere consegnata entro e non oltre tre mesi dalla fine dei lavori: in assenza della documentazione, l’Ufficio non attiverà alcuna pratica per il rilascio della certificazione dei lavori. Le richieste di certificazione dei lavori non devono essere fatte nella lettera di trasmissione che accompagna la consegna della documentazione di restauro ma con una specifica lettera di richiesta tramite PEC.