La tutela del patrimonio culturale è un valore riconosciuto dalla Costituzione italiana e si esercita sulla base di una adeguata attività conoscitiva dei beni che lo compongono, attraverso specifiche attività volte a garantirne la protezione e la conservazione per assicurarne il godimento alla collettività.
L’esercizio della tutela si svolge attraverso una serie di attività di tipo tecnico e amministrativo volte a regolare diritti e comportamenti inerenti il patrimonio culturale.
Le funzioni statali vengono esercitate attraverso gli organi del Ministero al fine di assicurare un esercizio unitario di tali funzioni su tutto il territorio nazionale e una conseguente efficacia della propria azione.
Le principale attività di tutela che la Soprintendenza svolge attraverso la propria organizzazione tecnico-amministrativa sono le seguenti:
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
Presenta caratteri particolari nell’ambito dei beni culturali, dal momento che, oltre a quanto già noto, qualunque intervento nel sottosuolo può portare alla scoperta di nuovi siti e nuovi reperti.I funzionari archeologi della Soprintendenza hanno responsabilità di tutela del patrimonio archeologico ricadente nell’area di competenza, sia esso immobile o mobile.
Per quanto riguarda la tutela del patrimonio immobile, ovvero le evidenze archeologiche di carattere strutturale, queste possono rientrare in aree archeologiche di proprietà demaniale, o di altri enti pubblici o ecclesiastici oppure ricadere in aree in proprietà privata, soggette a restrizioni per la presenza di un decreto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante: su queste ultime, qualunque intervento che comporti modifiche dell’assetto attuale deve essere preventivamente autorizzato ai sensi dell’art. 21 del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004) e, nel caso di aree con valenza paesaggistica riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale, ai sensi della parte III del Codice.
Per quanto riguarda il patrimonio costituito da beni mobili, la Soprintendenza ha competenza di tutela sulle collezioni pubbliche e di enti senza fini di lucro, con l’eccezione di quelle sottoposte alla tutela di altri enti (Musei Reali, Polo Museale del Piemonte), nonché sui beni di proprietà privata sui quali sia stato emanato un decreto di riconoscimento di interesse culturale particolarmente importante, e inoltre di controllo sui beni che passano attraverso canali commerciali.
Per quanto riguarda le attività che, interessando il sottosuolo, possono intercettare depositi o strutture di natura archeologica, tutelati dalla legge che ne assegna la proprietà allo Stato, la normativa italiana (art. 25 D. Lgs. 50/2016) prevede la verifica preventiva dell’interesse archeologico a carico della committenza dell’opera nel caso di lavori pubblici, di qualunque natura o estensione. Tale procedura prende avvio da uno studio preliminare, a seguito del quale la Soprintendenza può richiedere gradi di approfondimento successivo, sino allo scavo integrale di eventuali preesistenze prima della conclusione della progettazione dell’opera.
La Soprintendenza collabora, inoltre, all’attività del Nucleo di Torino del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per il contrasto alle ricerche archeologiche non autorizzate, al traffico illegale di reperti di provenienza nazionale e internazionale, e alla circolazione di oggetti falsi.
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Assicura il coordinamento dell’attività istruttoria, afferente alla Parte II e IV del Codice, dei funzionari competenti per territorio in materia di patrimonio storico artistico. Alla Soprintendenza compete:- l'autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali storico artistici, fatta eccezione per i beni mobili dei musei assegnati ai poli museali regionali e agli istituti dotati di autonomia speciale;
- le proposte di verifica o di dichiarazione di interesse culturale dei beni storico artistici da sottoporre alla Commissione regionale per il patrimonio culturale;
- l'imposizione ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali degli interventi necessari per assicurarne la conservazione ai sensi dell'art. 32 del Codice;
- le proposte da inviare alla Direzione generale ABAP per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni storico artistici secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 2, lettera d) del DPCM n.171 del 2014;
- le proposte alla direzione generale ABAP per i provvedimenti sui beni storico artistici di proprietà privata non inclusi nelle collezioni dei musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per mostre, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi degli articoli 48, 70 e 95 del Codice;
- le autorizzazioni per il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi in sinergia con il responsabile dell'area patrimonio architettonico e nel caso di beni archeologici con il responsabile dell'area patrimonio archeologico.
PATRIMONIO ARCHITETTONICO
Assicura il coordinamento dell'attività istruttoria, afferente alla Parte Il e IV del Codice, dei funzionari competenti per territorio in materia di tutela del patrimonio architettonico, in particolare per:- le proposte di verifica o di dichiarazione di interesse culturale dei beni architettonici da sottoporre alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale istituita presso il Segretariato Regionale;
- attività ispettiva nel territorio di competenza, finalizzata alla verifica dello stato di conservazione dei beni immobili e della loro destinazione ad un uso compatibile con le esigenze di tutela;
- autorizzazione per interventi di edilizia, ai sensi dell'art. 21 del Codice dei Beni Culturali su immobili dichiarati di interesse culturale o per i quali sia stato avviato il procedimento di dichiarazione di interesse;
- imposizione di misure cautelari di inibizione o sospensione di interventi relativi a immobili dichiarati di interesse culturale o per i quali non sia ancora intervenuta la verifica o la dichiarazione di interesse culturale;
- imposizione di interventi conservativi sul patrimonio culturale o esecuzione dei medesimi in via sostitutiva. Progettazione e direzione di interventi conservativi su immobili effettuati con finanziamenti statali;
- istruttoria per la predisposizione di tutela indiretta, (art. 45) volte ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni di interesse architettonico. Autorizzazione in materia di collocamento di mezzi pubblicitari su edifici ed aree tutelate ai sensi dell’art. 49. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, gli interventi relativi al restauro o distacco di affreschi, stemmi tabernacoli e altri ornamenti di edifici, anche nel caso che appartengano a privati e non siano stati notificati, devono essere preventivamente autorizzati, a garanzia della loro integrità e loro conservazione in collaborazione con il responsabile dell'area patrimonio storico-artistico;
- autorizzazione all'alienazione, alla permuta e alla costituzione di ipoteca di beni vincolati di proprietà pubblica;
- acquisto in via di prelazione di beni culturali;
- concessioni in uso di beni culturali;
- istruisce eventuali accordi per la valorizzazione e la gestione di beni culturali particolarmente importanti.
PAESAGGIO
La tutela dei Beni Paesaggistici è regolata dalla Parte III artt.131-159 del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (così come modificato e integrato dal D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63) e dal Piano Paesaggistico Regionale del Piemonte (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 sulla base dell’Accordo firmato a Roma il 14 marzo 2017 tra il MiBACT e la Regione Piemonte e redatto congiuntamente secondo le modalità disciplinate dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 28 marzo 2008 e dal Disciplinare di attuazione del Protocollo d’intesa dell'11 luglio 2008.
Nelle zone di interesse paesaggistico tutelate ai sensi degli artt. 136, 157 e 142 del Codice per gli interventi di qualsiasi genere, che possano modificare anche in minima parte lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Alla Soprintendenza compete l’esame delle relazioni istruttorie e degli elaborati progettuali ai fini del pronunciamento vincolante di merito previsto ai sensi dell’art. 146 comma 7. La Regione o i Comuni, da questa delegati ai sensi della L.R. 32/2008 se dotati di Commissione Locale del Paesaggio, trasmettono alla Soprintendenza la documentazione presentata dall'interessato ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, accompagnandola con una relazione illustrativa e una proposta di provvedimento ai sensi dell’art. 146 comma 7. Alla Soprintendenza compete l'espressione di un parere di merito obbligatorio e vincolante (entro 45 giorni per il procedimento ordinario e 20 giorni per il procedimento semplificato introdotto dal DPR31/2017 dalla ricezione) sulla base del quale la Regione o i Comuni sub-delegati emettono il provvedimento finale (autorizzazione paesaggistica o provvedimento negativo). Il pronunciamento vincolante di merito è esteso anche agli accertamenti di compatibilità paesaggistica di opere già realizzate ai sensi dell’art. 167 comma 4 del Codice. In quest’ultimo caso i provvedimenti rilasciati a seguito dell’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, sono di competenza dei Comuni, anche se non dotati della Commissione locale per il paesaggio. L’ufficio è soggetto coinvolto per l’espressione del proprio parere di competenza nelle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e nelle procedure di valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS) di competenza statale e regionale ai sensi del D. Lgs.152/2006.
La Soprintendenza è inoltre impegnata congiuntamente con la Regione nell'attività di copianificazione per l'adeguamento dei piani regolatori comunali e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione alle indicazioni del Ppr. A far data dall’approvazione del piano paesaggistico le relative previsioni e prescrizioni, così come previsto dall’art. 143 comma 9 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici che alle stesse devono obbligatoriamente conformarsi ai sensi dell’art. 145 del Decreto legislativo richiamato. Se nelle more dell’adeguamento, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr, è invece previsto che gli strumenti di pianificazione generale si adeguino al Ppr entro 24 mesi secondo modalità che prevedono la partecipazione degli organi ministeriali e che la Regione provvederà a dettagliare con apposito Regolamento ai sensi dell’art. 145 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.