La valorizzazione, da attuarsi in forme compatibili con le prioritarie esigenze della tutela, consiste nell’attività diretta a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurarne le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica. Le funzioni in materia di valorizzazione del patrimonio culturale vengono svolte attraverso la cooperazione tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali entro limiti che sono individuati dallo stesso Codice.
Le principale attività di valorizzazione che la Soprintendenza svolge attraverso la propria organizzazione tecnico-amministrativa sul patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico delle province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, sono le seguenti:
CATALOGAZIONE
L’attività di catalogazione del patrimonio archeologico, storico e artistico è da considerarsi fondamentale per la generale attività di tutela, sia sotto il profilo della conoscenza delle opere e della programmazione degli interventi finalizzati alla conservazione delle stesse, sia perché le conoscenze sistematicamente organizzate offrono un valido supporto all'azione preventiva ed efficace contro le azioni criminose che colpiscono le testimonianze artistiche e culturali del nostro paese. Indispensabile, pertanto, ai fini della gestione, valorizzazione e, in particolare, della tutela dei beni culturali, l'atto scientifico della catalogazione è da intendersi come raccolta organizzata del maggior numero di informazioni su un bene culturale, che consente un sistematico rilevamento dei beni di notevole interesse storico-artistico del territorio nazionale, sia di proprietà del demanio o di enti, che di proprietà privata.
Con l'atto costitutivo del Ministero per i Beni culturali (DPR 805/1975) è stato attribuito all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) il compito di costituire e gestire il Catalogo generale dei beni architettonici, archeologici, storico artistici e ambientali; oggi questa missione istituzionale si è tradotta nell'impegno alla costituzione e all'implementazione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC), mediante il flusso diretto dei dati elaborati dagli organi periferici.
La catalogazione dei beni culturali è disciplinata dall'art. 17 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), che attribuisce al Ministero, con il concorso delle Regioni - con l'eventuale collaborazione delle Università - il compito di individuare e definire metodologie comuni di raccolta, di scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale. Tale innovazione, sia metodologica che tecnologica, investe non solo i metodi di catalogazione informatizzata, ma esprime anche una rinnovata visione del ruolo delle diverse istituzioni che operano nell'ambito della tutela, conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, favorendo una proficua collaborazione, principalmente in termini di programmi concordati e di standard di catalogazione validi su tutto il territorio nazionale.
Per svolgere le campagne di catalogazione del patrimonio culturale sul territorio di propria competenza, la Soprintendenza opera in collaborazione con l'ICCD.
Per ciascuna tipologia di bene culturale, l'ICCD ha predisposto, e aggiorna regolarmente, una specifica "scheda di catalogo" idonea a raccogliere le informazioni che lo interessano (sotto il profilo amministrativo, anagrafico, giuridico, descrittivo, storico-critico, bibliografico, ecc...). Tale scheda è corredata dalla documentazione fotografica e degli allegati ritenuti necessari per meglio descrivere il bene.
La catalogazione, in rapporto alle specifiche esigenze della Soprintendenza, può essere condotta con diversi livelli di approfondimento: d'inventario (I), di precatalogo (P), di catalogo (C).
RESTAURO
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 42/2004 – recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio" – sono state introdotte rilevanti novità rispetto alla disciplina previgente; in particolare riguardo l’individuazione dei beni sottoposti a tutela il codice ha stabilito specifici criteri per l’identificazione ed il riconoscimento dei beni facenti parte del patrimonio culturale, con distinzione tra cose appartenenti a soggetti pubblici e a soggetti privati; ha introdotto le nozioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo ed ha razionalizzato la materia dei controlli sui lavori aventi ad oggetto beni culturali.
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio definisce:
prevenzione il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;
manutenzione il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell’integrità, dell’efficienza funzionale e dell’identità del bene e delle sue parti;
restauro l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.
Nell’ambito di tale rinnovato contesto normativo la Soprintendenza promuove interventi di carattere conservativo in materia di beni architettonici, artistici, storici ed etnoantropologici – compresi i dipinti murali e gli apparati plastici – che interessano capillarmente l’intera area territoriale, con un sistema di garanzia finanziaria che va dal contributo all’intervento in diretta amministrazione.
Attraverso le proprie Unità Organiche Territoriali, la Soprintendenza svolge una coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro del patrimonio di competenza. Il programma di restauro, ha carattere pluriennale e viene formulato sulla base di urgenze conservative riscontrate nei vari sopralluoghi effettuati nel territorio. Esso si esplica pertanto sia in lavori “in diretta amministrazione” condotti da funzionari e tecnici interni ma eseguiti materialmente da ditte di restauro esterne, che in interventi di restauro realizzati su iniziativa dei proprietari dei beni, sotto l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza. Per quanto attiene questi ultimi, la Soprintendenza esprime, attraverso il funzionario responsabile del territorio, pareri tecnici sulla scelta dell'operatore e sulla conduzione del restauro.
In applicazione dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, la Soprintendenza rilascia le autorizzazioni prescritte per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni dichiarati di interesse culturale. Ai sensi del comma 5 del citato articolo l'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Il Ministero ha facoltà di concorrere alla spesa sostenuta dal proprietario per l'esecuzione degli interventi, per un ammontare non superiore alla metà della stessa; il contributo è erogato a lavori ultimati e collaudati (articoli 35 e 36 D.Lgs. n. 42/04).